Report a cura del Comitato Beni Confiscati - 2022
Che cos'è un bene confiscato
I beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata sono quelli per cui è previsto il riutilizzo ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L. 6/9/2011 n.159).
Si tratta dei beni legati a ipotesi di reato di particolare gravità e confiscati all’interno di procedimenti di prevenzione o con la cosiddetta “confisca allargata” prevista dall’art. 240 bis c.p.
Si dividono in tre categorie : beni immobili, beni mobili e aziende, per ognuna delle quali sono previsti differenti percorsi di destinazione.
Il Geoblog si occupa della prima categoria, quella dei beni immobili: edifici, abitazioni e terreni confiscati.
La legge n. 109/96 infatti, approvato a seguito della raccolta di più di un milione di firme promossa da Libera, ha stabilito il principio del riutilizzo per fini pubblici e sociali di questi patrimoni, al fine di compensare direttamente le comunità sul cui territorio si sono dispiegate le attività criminali e scalzare il valore negativo dei simboli del potere mafioso.
Dal sequestro al riutilizzo
Il percorso che i beni immobili attraversano per arrivare al riutilizzo è articolato in diverse fasi e caratterizzato da una governance multilivello.
Dal sequestro fino alla confisca di II grado, emessa dalla corte d’appello, siamo nella fase giudiziaria, in cui le proprietà sono gestite da un amministratore giudiziario sotto il controllo del giudice delegato alla procedura.
In questa fase l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) svolge un’attività di ausilio e supporto dell’autorità giudiziaria.
Dalla confisca di II grado entriamo nella fase amministrativa. In questa l’amministrazione dei beni è trasferita direttamente all’ANBSC, che si avvale di un coadiutore.
Infine, con la confisca definitiva i beni vengono “acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi” e l’ANBSC provvede, secondo la legge entro 90 giorni, a individuare la destinazione dei beni.
Destinazione e riutilizzo sociale
In fase di destinazione i beni possono essere principalmente:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico o di protezione civile, o per altri usi istituzionali di amministrazioni e agenzie statali, enti pubblici, università e istituzioni culturali.
b) trasferiti al patrimonio indisponibile di alcuni enti territoriali per fini istituzionali, sociali o economici: in via prioritaria i Comuni, ma anche le Province, Città metropolitane e Regioni. Questi possono:
- gestire direttamente il bene, anche consorziandosi tra loro
- assegnarlo in concessione gratuita a un soggetto gestore del terzo settore: associazioni e organizzazioni di volontariato, cooperative sociali o di altro tipo purché a mutualità prevalente e senza scopo di lucro, operatori dell’agricoltura sociale, enti parco, comunità e centri di cura e recupero.
- in caso di irrealizzabilità dei casi precedenti, il bene può essere usato per scopo di lucro e affittato e i proventi riutilizzati per fini sociali
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c) assegnati direttamente dall’ANBSC agli enti del terzo settore citati. Questa possibilità, introdotta recentemente dalle legge di riforma del Codice antimafia, n. 161/2017, ha visto per la prima volta applicazione tramite il primo bando nazionale per l’assegnazione diretta pubblicato dall’Agenzia nel luglio 2020.
Se infine risulta impossibile effettuare la destinazione dei beni per finalità di interesse pubblico nei modi indicati, i beni sono destinati dall’ANBSC alla vendita al miglior offerente.
Siti e risorse
Confiscati bene,il sito nazionale di monitoraggio civico sul riutilizzo dei beni
Dossier “Fattiperbene”, una fotografia nazionale del riutilizzo dei beni fatta da Libera in occasione dei 25 anni della legge 109/96.